Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Dettagli del documento

Data:

lunedì, 16 dicembre 2024

Avviso

Descrizione

Si richiama l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e che, nelle 24 ore successive all’arrivo – e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore – gli stessi gestori comunichino alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Il Ministero dell’Interno ha affermato che eventuali procedure di check-in “da remoto” mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all’ingresso, non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’art. 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive, pertanto si conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente

Si invitano i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive a dare puntuale attuazione alle disposizioni sopra indicate per l’identificazione delle persone ospitate.

Per qualsiasi altra informazione contattare gli uffici comunali al numero 0174 563010 int. 5

Creazione

Inserito sul sito il lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 12:34:19 per numero giorni 116

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