Con la Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 629, lettera b) è stato introdotto il meccanismo dello split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di pagare ai fornitori solo l’imponibile, cioè l’importo indicato in fattura al netto dell’IVA, mentre l’IVA verrà versata direttamente dall’Amministrazione Pubblica all’Erario e quindi non al cedente.
Uniche eccezioni all’applicazione dello split payment sono gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge" e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte "a titolo d’imposta sul reddito" (lavoratori autonomi).
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con proprio Decreto in data 23/01/2015 ha fornito alcune delucidazioni in ordine alle modalità di applicazione del nuovo regime.
In particolare l’articolo 2 del decreto MEF stabilisce che i fornitori devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima.
E’ opportuno evidenziare che, come chiarito dall’art. 9 del Decreto MEF, la nuova modalità sarà applicata esclusivamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data. Quindi nulla cambierà per quelle emesse in precedenza, anche se non ancora pagate.